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Gara #84

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei Lavori per la sistemazione del piano viario, messa in sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio e di corredo - Strada Provinciale n° 9 “Delle Madonie”
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Informazioni appalto

23/10/2025
Aperta
Lavori
€ 3.174.000,00
Gucciardi Gaspare

Categorie merceologiche

45233141 - Lavori di manutenzione stradale
45112 - Lavori di scavo e movimento terra
349283 - Barriere di sicurezza
45222 - Lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e sottopassaggi

Lotti

1
B8C3D08981
D47H15000430002
Solo prezzo
Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto riguardante i “Lavori per la sistemazione del piano viario, messa in sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio e di corredo - Strada Provinciale n° 9 “Delle Madonie”
€ 2.224.154,80
€ 399.436,83
€ 21.408,37

Scadenze

18/11/2025 14:00
24/11/2025 23:59
26/11/2025 09:30

Allegati

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23/10/2025 12:44
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Chiarimenti

23/10/2025 18:00
Quesito #1
si chiede se coprendo l'importo complessivo con la categoria prevalente OG3, si può partecipare dichiarando di subappaltare al 100% le categorie scorporabili OS1 e OS12A, (Istituto del subappalto necessario o qualificante- Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873. secondo cui tramite l istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dellart. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47),





30/10/2025 13:07
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare alla gara qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativi alla categoria prevalente OG3 per l’intero importo dei lavori (come previsto al paragrafo 6.2 del bando/disciplinare di gara) e intenda subappaltare integralmente (100%) le categorie OS1, OS12A ad impresa qualificata, nel pieno rispetto delle disposizioni normative richiamate e della lex specialis di gara.
Si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.




24/10/2025 09:22
Quesito #2
Con la presente si chiede, in considerazione del fatto che l'importo dell'appalto risulta essere, come riportato nella tabella par. 3.3. - tabella 1 - di €. 2.645.000,00 se è possibile partecipare alla gara essendo in possesso di attestazione SOA nella categoria OG3 e classifica IV.

Quanto sopra in considerazione del fatto che, sempre nel disciplinare di gara, nella successiva tabella, par. 3.6 - tabella 2 - viene riportato testualmente "sono consentite variazioni del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del codice, nella misura del 20% dell'importo del contratto",
che a quel punto non sarebbe più dell'importo di €. 2.645.000,00 ma bensì di detto importo decurtato del ribasso contrattuale, ragione per cui si potrebbe verificare il caso che l'importo contrattuale determinato a seguito dell'espletamento della gara aumentato del 20% di lavori aggiuntivi risulti essere nell'ambito di grandezza di una classifica IV con il relativo incremento del 20%.

Appare quindi evidente che se viene richiesta per la partecipazione alla suddetta gara una classifica V^ in OG3 si preclude la possibilità di partecipazione al tutte quelle imprese in possesso di attestazione SOA cat. OG3 e classifica di importo IV.

Inoltre non risulta al momento certa la possibilità che dette variazioni contrattuali del 20% rispetto al futuro importo contrattuale siano effettivamente ammissibili, infatti viene indicata la possibilità che dette variazioni siano consentite.







30/10/2025 13:07
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue.
Come indicato al paragrafo 3.3 del bando/disciplinare di gara, l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 2.645.000,00, di cui € 2.623.591,63 per lavori soggetti a ribasso e € 21.408,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Al paragrafo 3.6 del medesimo documento è specificato che, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, sono ammesse variazioni contrattuali fino al 20% dell’importo del contratto per l’esecuzione di lavori aggiuntivi nelle categorie OS1, OS12-A, OS21 e OG3.
Tenuto conto di tali possibili variazioni, il valore complessivo dell’appalto risulta pari a € 3.174.000,00, come riportato nella Tabella n. 2 del citato paragrafo 3.6.
Sul punto, si richiama il parere MIT n. 3633 del 23/06/2025, il quale precisa che, ai sensi dell’art. 14, per il calcolo del valore complessivo dell'appalto bisogna considerare tutte le forme di opzioni e rinnovi, così come i premi o i pagamenti a favore dei partecipanti, quando previsti. Pertanto, se negli atti di gara è prevista espressamente l’opzione di proroga, anche questa va inclusa nel valore dell’appalto. L’art. 100 del Codice dei Contratti disciplina i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Esso non fornisce un’indicazione univoca su quale valore considerare (base d’asta o valore complessivo con opzioni) ma richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e requisiti richiesti. Pertanto, quando il valore dell’appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché: - riflettono la dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico; - una proroga anche se “pro futuro” fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara. Per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve considerarsi il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione. Si tenga in considerazione la previsione, per le lavorazioni, di cui all'art. 100 comma 4 e la soglia ivi prevista.
Pertanto, si conferma quanto indicato al paragrafo 6.2 del bando disciplinare di gara, secondo cui per la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente deve possedere un adeguata qualificazione, comprovata dal possesso di attestazioni SOA/esecuzione dei lavori per la categoria e la classifica relative alle lavorazioni di cui si compone l’opera ivi indicate nella tabella di riferimento di cui al suddetto paragrafo, che tengono conto anche delle opzioni di proroga del contratto previste al paragrafo 3.6 del disciplinare di gara.




24/10/2025 09:41
Quesito #3
Ad ulteriore conferma, in merito alla possibilità di partecipazione alla suddetta gara di impresa in possesso di attestazione SOA in classifica IV^ nell'elaborato progettuale F02 - computo metrico estimativo - l'importo complessivo dei lavori risulta essere di €. 2.645.000,00.



30/10/2025 12:43
Risposta
In riferimento al quesito posto, si rinvia a quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 2 dell'area pubblica della piattafoma. Si invita, inoltre a prendere visione di quanto previsto dalla documentazione di gara, in particolare dai paragrafi 3.6 e 6.2 del Bando/Disciplinare di gara, dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.


24/10/2025 09:50
Quesito #4
è possibile utilizzare l'avvalimento per le categorie scorporabili ?




30/10/2025 12:44
Risposta
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).


24/10/2025 11:16
Quesito #5
si richiede se la contabilizzazione dei lavori sia a "corpo" o "misura"




30/10/2025 12:45
Risposta
In merito al quesito formulato, si precisa che la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura.


24/10/2025 16:26
Quesito #6
Si chiede se le categorie OS1 e OS12A sono subappaltabili per l'intero importo a ditta qualificata.






30/10/2025 13:08
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% le categorie OS1 e OS12A ad impresa qualificata, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.




24/10/2025 18:32
Quesito #7
Si chiede se le cat. Os1-Os12A-OS21 sono interamente subappaltabili al 100% e se la cat. OG3 copre l'intero importo è possibile partecipare






30/10/2025 13:08
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare alla gara qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativi alla categoria prevalente OG3 per l’intero importo dei lavori (come previsto al paragrafo 6.2 del bando/disciplinare di gara) e intenda subappaltare integralmente (100%) le categorie OS1, OS12A e OS21 ad impresa qualificata, nel pieno rispetto delle disposizioni normative richiamate e della lex specialis di gara.
Si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.





29/10/2025 11:26
Quesito #8
LA SCRIVENTE IMPRESA POSSIEDE LA CATEGORIA OG3 CLASSIFICA VI^, CATEGORIA OS12A CLASSIFICA II^, CATEGORIA OS21 CLASSIFICA V^, PUO' DARE IN SUBAPPALTO AL 100% LA CATEGORIA SCORPORABILE OS1 CONSIDERATO CHE HA UNA INCIDENZA PERCENTUALE DEL 7,77 ?





30/10/2025 13:10
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che,l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare alla gara qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativi alla categoria prevalente OG3 per l’intero importo dei lavori (come previsto al paragrafo 6.2 del bando/disciplinare di gara) e intenda subappaltare integralmente (100%) la categoria OS1 ad impresa qualificata, nel pieno rispetto delle disposizioni normative richiamate e della lex specialis di gara.
Si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.




29/10/2025 12:53
Quesito #9
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente, in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 ricoprendo l'intero importo dei lavori e la categoria OS21, desidera formulare il seguente quesito in merito ai requisiti di partecipazione: si chiede conferma che ai sensi della normativa vigente in materia di contratti publici (e in particolare dell'orientamento che consente la qualificazione per l'intero importo con la categoria prevalente) l'operatore economico possa partecipare alla gara pur essendo privo della qualificazione per le categorie OS12A e OS1 richiedendo subappalto necessario e qualificante?





30/10/2025 13:10
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare alla gara qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativi alla categoria prevalente OG3 per l’intero importo dei lavori (come previsto al paragrafo 6.2 del bando/disciplinare di gara) e intenda subappaltare integralmente (100%) le categorie OS12A e OS1 ad impresa qualificata, nel pieno rispetto delle disposizioni normative richiamate e della lex specialis di gara.
Si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.




29/10/2025 16:54
Quesito #10
Con la presente si richiede conferma circa la possibilità di subappaltare le opere rientranti nelle categorie: OS1, OS12A e OS21.






30/10/2025 12:57
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% le categorie OS1, OS12A e OS21 ad impresa qualificata, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.



29/10/2025 17:24
Quesito #11
Si chiede se alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs 36/2023 per la garanzia provvisoria.



30/10/2025 12:59
Risposta
Come previsto al paragrafo 24 del bando/disciplinaredi garaall’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice. Pertanto, si conferma che ai sensi dell’art. 117 comma 3, del Codice “….. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria”


29/10/2025 18:51
Quesito #12
La presente per chiedere se fosse possibile il subappalto al 100% ad impresa qualificata delle seguenti categorie OS1-OS12A-OS21, essendo in possesso di qualificazione relativa l'intero importo dei lavori con la categoria prevalente?





30/10/2025 13:01
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare alla gara qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativi alla categoria prevalente OG3 per l’intero importo dei lavori (come previsto al paragrafo 6.2 del bando/disciplinare di gara) e intenda subappaltare integralmente (100%) le categorie OS1, OS12A e OS21 ad impresa qualificata, nel pieno rispetto delle disposizioni normative richiamate e della lex specialis di gara.
Si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.



30/10/2025 10:29
Quesito #13
In rif. alle categorie e relative classifiche possedute dall'impresa, si chiede di quale tabella bisogna tenere conto per la partecipazione alla gara:
1° tabella dell'importo complessivo di € 2.645.000,00
2° tabella dell'importo complessivo di € 3.174.000,00




30/10/2025 13:02
Risposta
In riferimento al quesito posto si conferma quanto indicato al paragrafo 6.2 del bando disciplinare di gara, secondo cui per la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente deve possedere un adeguata qualificazione, comprovata dal possesso di attestazioni SOA/esecuzione dei lavori per la categoria e la classifica relative alle lavorazioni di cui si compone l’opera ivi indicate nella tabella di riferimento di cui al suddetto paragrafo dell'importo complessivo di € 3.174.000,00, che tengono conto anche delle opzioni di proroga del contratto previste al paragrafo 3.6 del disciplinare di gara.


30/10/2025 11:17
Quesito #14
SI CHIEDE SE LE CATEGORIE OS1 E OS12A SONO SUBAPPALTABILI AL 100%





30/10/2025 13:04
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n° 3526 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% le categorie OS1 e OS12A ad impresa qualificata, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda, infine, che è condizione necessaria dichiarare tale intenzione di subappaltare le suddette categorie in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.



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