Pubblicato
Gara #83
Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei “Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari sulla S.P. 126 di Valle di Landro.Informazioni appalto
23/09/2025
Aperta
Lavori
€ 921.528,93
Martino Dorotea
Categorie merceologiche
45233141
-
Lavori di manutenzione stradale
349283
-
Barriere di sicurezza
Lotti
1
B85974EA5A
D17H24006320001
Solo prezzo
Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei “Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari sulla S.P. 126 di Valle di Landro.
Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari - S.P. 126 di Valle di Landro
€ 797.045,93
€ 110.974,39
€ 13.508,61
Scadenze
15/10/2025 14:00
23/10/2025 23:59
03/11/2025 09:30
Allegati
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Chiarimenti
23/09/2025 19:02
Quesito #1
Con la presente la scrivente impresa in possesso della OG3 classifica V, chiede se è possibile partecipare alla procedura subappaltando il 100% della OS12A in quanto l'impresa è carente della categoria.
26/09/2025 09:30
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 08:37
Quesito #2
Si chiede se è ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023 per dimostrare i requisiti di partecipazione per la categoria OS12A. Inoltre, si chiede se è possibile subappaltare interamente al 100% la categoria OS12A, c.d. subappalto “necessario o qualificante”.
26/09/2025 09:32
Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
1. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
2. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Le risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
1. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
2. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Le risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 09:01
Quesito #3
La categoria OS12A è subappaltabile al 100%?
26/09/2025 09:35
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 09:55
Quesito #4
Si chiede se la OS12A I è subappaltabile a 100% ??
26/09/2025 09:35
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 10:09
Quesito #5
Con la presente, siamo a richiedere se le categorie OS12A, sia interamente subappaltabile al 100%. Si chiede, inoltre, se la scrivente, in possesso della categoria OG3 classe V, possa partecipare come impresa singola. Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.
26/09/2025 08:36
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare come impresa singola, avendo la categoria OG3V e di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare come impresa singola, avendo la categoria OG3V e di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 10:16
Quesito #6
In riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede se è possibile avvalersi del sub appalto qualificante per la categoria OS12A. La scrivente è qualificata nella categoria OG3 per l'intero importo dell'appalto; altresì si chiede di chiarire se l'importo della manod'opera è soggetta a ribasso o esclusa in quanto nel disciplinare al punto 16, viene prima riportato che il costo della manod'opera rientra nell'importo da ribassare e successivamente, nel punto dei costi della manod'opera, viene indicato che non sono ribassabili.
26/09/2025 09:12
Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
Subappalto qualificante per la categoria OS12A
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Importo della manodopera soggetta a ribasso
L’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 così recita: Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
In linea con la norma il disciplinare indica all’art. 16 che: “Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera che non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico che si discosta dai costi calcolati dalla Stazione Appaltante e indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare, di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Sempre l’art. 16 specifica che il ribasso percentuale indicato dall’offerente si applica sull’intera base d’asta che include i costi della manodopera e solo ai fini del calcolo dell’importo contrattuale si procede con la formula: I.C.= € 908.020,32 (importo assoggettato a ribasso) - % di ribasso offerta + € 13.508,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
Subappalto qualificante per la categoria OS12A
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Importo della manodopera soggetta a ribasso
L’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 così recita: Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
In linea con la norma il disciplinare indica all’art. 16 che: “Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera che non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico che si discosta dai costi calcolati dalla Stazione Appaltante e indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare, di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Sempre l’art. 16 specifica che il ribasso percentuale indicato dall’offerente si applica sull’intera base d’asta che include i costi della manodopera e solo ai fini del calcolo dell’importo contrattuale si procede con la formula: I.C.= € 908.020,32 (importo assoggettato a ribasso) - % di ribasso offerta + € 13.508,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 10:56
Quesito #7
E' possibile subappaltare al 100% la cat OS12A?.
26/09/2025 09:36
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 12:13
Quesito #8
Buongiorno,
con la presente si chiede se è possibile partecipare in avvalimento con la categoria OG3 class. II e subappaltare per intero la categoria OS12A.
con la presente si chiede se è possibile partecipare in avvalimento con la categoria OG3 class. II e subappaltare per intero la categoria OS12A.
26/09/2025 08:43
Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
1. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
2. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Le risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
1. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
2. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Le risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 12:42
Quesito #9
Buongiorno , con la presente si chiede se le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS12/A siano interamente subappaltabili (Subappalto qualificante)
26/09/2025 08:45
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 15:56
Quesito #10
Salve, con la presente si chiede se per partecipare alla procedura, essendo in possesso della categoria OG3 III BIS è possibile subappaltare interamente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS12A.
26/09/2025 08:45
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 16:16
Quesito #11
si chiede se coprendo l'intero importo con la categoria prevalente OG3, la categoria OS12/A puo' essere subappaltata al 100% ad imprese qualificate. grazie
26/09/2025 08:46
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 16:28
Quesito #12
Con la presente si chiede se le lavorazioni della cat. OS12 si possono subappaltare per intero o se si può usufruire dell'avvalimento
26/09/2025 09:40
Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
Le risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
Le risposte fornite sono formulate con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non hanno valore vincolante o perentorio e non costituiscono interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 18:28
Quesito #13
SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE NOSTRA IMPRESA COMPRE L' INTERO IMPORTO CON LA CATEGORIA OG3 IV° LA CATEGORIA OS12A E SUB APPALTABILE AL 100% AD IMPRESE QUALIFICATE
26/09/2025 09:41
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 09:40
Quesito #14
Se l'azienda applica il CCNL 1180 - EDILIZIA - ARTIGIANATO e il codice CNEL F015 può partecipare a questa gara?
26/09/2025 08:51
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che la risposta può essere facilmente ricavata dalla lettura dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 del D.lgs 36/2023.
25/09/2025 11:28
Quesito #15
buongiorno , in riferimento alla procedura si chiede il seguente chiarimento :
E' possibile partecipare con la sola categoria prevalente OG3 in classe II o III , che ricopra anche l'importo previsto per la categoria OS12?
si può dichiarare il subappalto della categoria OS12 o è necessario possedere in attestazione soa la cat.os12?
E' possibile partecipare con la sola categoria prevalente OG3 in classe II o III , che ricopra anche l'importo previsto per la categoria OS12?
si può dichiarare il subappalto della categoria OS12 o è necessario possedere in attestazione soa la cat.os12?
26/09/2025 08:56
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare con la categoria OG3 III (che copre l'intero importo dei lavori) e di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di partecipare con la categoria OG3 III (che copre l'intero importo dei lavori) e di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 15:10
Quesito #16
si chiede se coprendo l'importo complessivo con la categoria prevalente OG3, si può partecipare dichiarando di subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS12A, (Istituto del subappalto necessario o qualificante- Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873. secondo cui tramite l istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dellart. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47),
26/09/2025 09:02
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, coprendo l'intero importo dei lavori con la categoria OG3 di classifica adeguata, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, coprendo l'intero importo dei lavori con la categoria OG3 di classifica adeguata, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 16:46
Quesito #17
Buonasera , con la presente questa OE chiede se è possibile partecipare alla procedura in oggetto essendo in possesso di cat OG3 che copre L'intero importo e subappaltando al 100% a ditta qualificata la cat Os12a.
Saluti.
Saluti.
26/09/2025 09:04
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, essendo in possesso di una cat OG3 che copre l'intero importo dei lavori, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, essendo in possesso di una cat OG3 che copre l'intero importo dei lavori, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 18:48
Quesito #18
Si richiede se sia possibile partecipare alla procedura con una Soa OG3 IV-Bis ricorrendo al subappalto qualificante per la categoria scorporabile OS12/A
Saluti
Saluti
26/09/2025 09:07
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
01/10/2025 14:42
Quesito #19
La scrivente impresa è in possesso della categoria OG3 cl. II e per dimostrare i requisiti di cui alla categoria prevalente, intende partecipare in avvalimento con l’impresa ausiliaria “X”, in possesso della categoria OG3 cl. II. Si chiede se la scrivente impresa può a sua volta mettere a disposizione dell’impresa ausiliara “X” la propria categoria, per dimostrare i requisiti di cui alla categoria prevalente, consentendo quindi a quest’ultima di partecipare alla gara, trattandosi di avvalimento non finalizzato a migliorare l’offerta (comma 12 dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023).
09/10/2025 10:34
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.
03/10/2025 18:12
Quesito #20
Si chiede se sia consentito che alla gara partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, trattandosi di avvalimento non finalizzato a migliorare l’offerta (comma 12 dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023).
09/10/2025 10:35
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.