Pubblicato
Gara #81
Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari - S.P. n. 36 di Castronovo. Importo complessivo euro 774.475,82.Informazioni appalto
23/09/2025
Aperta
Lavori
€ 774.475,82
Martino Dorotea
Categorie merceologiche
45233141
-
Lavori di manutenzione stradale
349283
-
Barriere di sicurezza
Lotti
1
B8597FEB97
D67H24005080001
Solo prezzo
Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari - S.P. n. 36 di Castronovo. Importo complessivo euro 774.475,82.
Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari - S.P. n. 36 di Castronovo.
€ 658.285,49
€ 102.520,00
€ 13.670,33
Scadenze
15/10/2025 14:00
23/10/2025 23:59
04/11/2025 09:30
Allegati
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Chiarimenti
23/09/2025 19:02
Quesito #1
Con la presente la scrivente impresa in possesso della OG3 classifica V, chiede se è possibile partecipare alla procedura subappaltando il 100% della OS12A in quanto l'impresa è carente della categoria.
26/09/2025 07:59
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 08:37
Quesito #2
Si chiede se è ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023 per dimostrare i requisiti di partecipazione per la categoria OS12A. Inoltre, si chiede se è possibile subappaltare interamente al 100% la categoria OS12A, c.d. subappalto “necessario o qualificante”.
26/09/2025 08:02
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
1. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
2. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
1. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
2. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 08:43
Quesito #3
Si chiede se la categoria Scorporabile OS 12/A può essere oggetto di subappalto qualificante al 100% comprendo l'intero importo nell CATEGORIA PREVALENTE OG 3 Classifica III
26/09/2025 08:06
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 08:55
Quesito #4
La categoria OS12A è subappaltabile al 100%?
26/09/2025 08:05
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 09:19
Quesito #5
Essendo in possesso della categoria OG3 IV si chiede se è possibile partecipare subappaltando la categoria OS12/A al 100% ad impresa qualificata.
26/09/2025 08:07
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 09:51
Quesito #6
Si chiede se la cat. OS12A I è subappaltabile al 100%.
26/09/2025 08:08
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 10:17
Quesito #7
La categoria OS12A è subappaltabile al 100%?
26/09/2025 08:09
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 10:18
Quesito #8
Con la presente, siamo a richiedere se le categorie OS12A, sia interamente subappaltabile al 100%. Si chiede, inoltre, se la scrivente, in possesso della categoria OG3 classe V, possa partecipare come impresa singola.
26/09/2025 08:10
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 10:33
Quesito #9
Si chiede se la categoria scorporabile OS12A possa essere subappaltata al 100% ad imprese qualificate, ricorrendo al subappalto qualificante, ovvero il concorrente è qualificato per l'intero importo nella categoria prevalente OG3.
26/09/2025 08:11
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 11:30
Quesito #10
Essendo in possesso della categoria OG3 IVBIS, possiamo subappaltare per intero la categoria OS12-A? o in alternativa, si può fare ricorso all'avvalimento per la categoria OS12-A?
26/09/2025 08:12
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
1. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
2. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
1. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
2. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 12:44
Quesito #11
La nostra impresa possiede l'attestazione SOA OG3 classe II che è la categoria prevalente. Per la categoria scorporabile OS12-A è possibile procedere ad un subappalto? Nel bando c'è scritto solo scorporabile.
26/09/2025 08:13
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 16:13
Quesito #12
Si chiede se coprendo l'intero importo con la categoria prevalente OG3, la categoria OS12/A può essere subappaltata nella misura del 100% ad imprese qualificate.
26/09/2025 08:15
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 16:23
Quesito #13
Si chiede se le lavorazioni della cat. OS12A si possono subappaltare per intero o se si può usufruire dell'avvalimento
26/09/2025 08:16
Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
1. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
2. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
1. Subappalto qualificante per la categoria OS12A
Si precisa che, l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
2. Avvalimento per la categoria OS12A
Questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 11, non ha previsto limitazioni riguardo le lavorazioni rientranti nelle categoria OS12A, pertanto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (vedasi parere del MIT n°2335 del 26/2/2024).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
24/09/2025 18:26
Quesito #14
Si chiede alla stazione appaltante: la nostra impresa compre l’intero importo con la categoria OG3 IV. La categoria OS12A e sub appaltabile al 100% ad imprese qualificate?
26/09/2025 08:17
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 09:57
Quesito #15
Con la presente si chiede di voler cortesemente fornire i seguenti chiarimenti:
1. Si conferma che la partecipazione alla procedura richiede obbligatoriamente il possesso della qualificazione in entrambe le categorie OG3 II e S12 A?
2. Nel caso in cui non si è in possesso della categoria OS12 A, è sufficiente il possesso della sola qualificazione OG3 classifica II, qualora essa copra l’intero importo dei lavori da eseguire?
3. Sei il possesso della sola OG3 non fosse ritenuto sufficiente, quali sono le modalità corrette per adempiere ai requisiti richiesti (ad esempio mediante subappalto qualificante o altre soluzioni previste dalla normativa)?
1. Si conferma che la partecipazione alla procedura richiede obbligatoriamente il possesso della qualificazione in entrambe le categorie OG3 II e S12 A?
2. Nel caso in cui non si è in possesso della categoria OS12 A, è sufficiente il possesso della sola qualificazione OG3 classifica II, qualora essa copra l’intero importo dei lavori da eseguire?
3. Sei il possesso della sola OG3 non fosse ritenuto sufficiente, quali sono le modalità corrette per adempiere ai requisiti richiesti (ad esempio mediante subappalto qualificante o altre soluzioni previste dalla normativa)?
26/09/2025 08:18
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma:
1) che per la partecipazione alla procedura è richiesto obbligatoriamente il possesso della qualificazione in entrambe le categorie;
2) la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta;
3) che qualora l’operatore economico non sia in possesso della qualificazione OS12-A, è possibile soddisfare il requisito mediante: subappalto qualificante, avvalimento o raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con presenza di un’impresa mandante qualificata nella categoria OS12-A per l’importo corrispondente.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma:
1) che per la partecipazione alla procedura è richiesto obbligatoriamente il possesso della qualificazione in entrambe le categorie;
2) la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta;
3) che qualora l’operatore economico non sia in possesso della qualificazione OS12-A, è possibile soddisfare il requisito mediante: subappalto qualificante, avvalimento o raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con presenza di un’impresa mandante qualificata nella categoria OS12-A per l’importo corrispondente.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 15:19
Quesito #16
Si chiede se coprendo l'importo complessivo con la categoria prevalente OG3, si può partecipare dichiarando di subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS12A, (Istituto del subappalto necessario o qualificante- Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873. secondo cui tramite l istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dellart. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)
26/09/2025 08:19
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 16:46
Quesito #17
Con la presente questa OE chiede se è possibile partecipare alla procedura in oggetto essendo in possesso di cat OG3 che copre l'intero importo e subappaltando al 100% a ditta qualificata la cat Os12a.
26/09/2025 08:20
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
25/09/2025 18:47
Quesito #18
Si chiede se sia possibile partecipare con una SOA OG3 IV-Bis subappaltando completamente (Subappalto qualificante) per la categoria OS12/A
26/09/2025 08:21
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si precisa che l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 recita: ...Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 recita: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La recente abrogazione dell'art. 12 del D.L. n°47/2014 ha aperto il dibattito sul ricorso al cosiddetto subappalto necessario/qualificante e sulla necessità di coordinare la disposizione dell’art. 100 del Codice con l’articolo 30 dell’Allegato II.12.
Il MIT in data 3/6/2025 ha formulato il parere n°3523 di seguito riportato: Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).
Pertanto, si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS12A, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate e dalla lex specialis di gara e si ricorda che è condizione necessaria di dichiararlo in sede di presentazione dell’offerta.
La risposta fornita è formulata con l’intento di agevolare la comprensione della documentazione di gara, nel rispetto della normativa vigente, della lex specialis e della giurisprudenza di riferimento. Non ha valore vincolante o perentorio e non costituisce interpretazione autentica della norma.
01/10/2025 14:42
Quesito #19
La scrivente impresa è in possesso della categoria OG3 cl. II e per dimostrare i requisiti di cui alla categoria prevalente, intende partecipare in avvalimento con l’impresa ausiliaria “X”, in possesso della categoria OG3 cl. II. Si chiede se la scrivente impresa può a sua volta mettere a disposizione dell’impresa ausiliara “X” la propria categoria, per dimostrare i requisiti di cui alla categoria prevalente, consentendo quindi a quest’ultima di partecipare alla gara, trattandosi di avvalimento non finalizzato a migliorare l’offerta (comma 12 dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023).
09/10/2025 10:30
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.
03/10/2025 18:12
Quesito #20
Si chiede se sia consentito che alla gara partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, trattandosi di avvalimento non finalizzato a migliorare l’offerta (comma 12 dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023).
09/10/2025 10:31
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue:
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.
L’art. 104, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale..»
Considerato che, nel caso in esame, l’avvalimento non ha natura premiale, si conferma la possibilità di partecipazione alla gara da parte di entrambe le imprese.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica delle offerte, di valutare l’effettiva autonomia delle proposte presentate e l’assenza di condizionamenti reciproci.